Ricongiungimento familiare: come richiederlo
Il ricongiungimento familiare consente al cittadino straniero regolarmente soggiornante in Italia di far entrare nel territorio nazionale determinati familiari che si trovano all’estero.
Si tratta di uno degli strumenti principali attraverso i quali l’ordinamento tutela il diritto all’unità familiare, ma la procedura richiede il rispetto di condizioni precise. Non è sufficiente dimostrare l’esistenza del rapporto di parentela: occorre verificare il titolo di soggiorno del richiedente, il familiare che si intende ricongiungere, il reddito disponibile, l’idoneità dell’alloggio e la documentazione proveniente dal Paese di origine.
La procedura si articola inoltre in diverse fasi: domanda di nulla osta, verifica dello Sportello Unico per l’Immigrazione, richiesta del visto presso l’autorità consolare italiana e, dopo l’ingresso, rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari.
Una domanda incompleta o impostata sulla procedura sbagliata può determinare richieste di integrazione, ritardi o anche il rigetto dell’istanza.
Chi può chiedere il ricongiungimento familiare?
La disciplina principale è contenuta nell’art. 29 del Testo Unico Immigrazione.
Il ricongiungimento può essere richiesto dallo straniero regolarmente soggiornante in Italia quando possiede uno dei titoli di soggiorno previsti dalla legge e ricorrono le ulteriori condizioni richieste.
Non è quindi sufficiente essere semplicemente presenti in Italia: prima di iniziare la procedura occorre verificare quale permesso di soggiorno possiede il richiedente, la sua durata e, nei casi in cui sia richiesto dalla normativa vigente, anche la durata del precedente soggiorno legale in Italia.
Particolari regole ed eccezioni sono previste per i titolari di protezione internazionale.
Quali familiari possono essere ricongiunti?
Il ricongiungimento familiare non può essere richiesto per qualsiasi componente della famiglia.
La legge individua espressamente le categorie di familiari che possono beneficiare della procedura.
In particolare, ricorrendone le condizioni, è possibile chiedere il ricongiungimento per:
- coniuge maggiorenne non legalmente separato;
- figli minori non coniugati, anche del coniuge o nati fuori dal matrimonio, nel rispetto delle condizioni previste dalla legge;
- figli maggiorenni a carico quando, per ragioni oggettive legate al loro stato di salute, non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita;
- genitori a carico, nei casi e alle condizioni stabilite dalla normativa.
Per i figli minori deve essere inoltre verificata la posizione dell’altro genitore e, quando necessario, acquisito il relativo consenso.
Particolare attenzione richiedono i ricongiungimenti con genitori e figli maggiorenni, perché la legge prevede condizioni più rigorose rispetto al ricongiungimento con il coniuge o con i figli minori.
Posso ricongiungere fratelli, sorelle o altri parenti?
In via ordinaria, no.
La procedura prevista dall’art. 29 del Testo Unico Immigrazione riguarda esclusivamente le categorie di familiari indicate dalla legge e non comprende, ad esempio, fratelli, sorelle, zii o cugini.
Queste situazioni non devono però essere confuse con la diversa disciplina prevista per i familiari di cittadini italiani o dell’Unione europea, per i quali trovano applicazione regole differenti.
Prima di escludere la possibilità di ottenere un titolo per motivi familiari è quindi necessario identificare correttamente la posizione giuridica del familiare residente in Italia.
Quale permesso serve per chiedere il ricongiungimento?
La possibilità di presentare la domanda dipende dal titolo di soggiorno posseduto.
La normativa ammette il ricongiungimento, in presenza delle ulteriori condizioni previste, per diverse categorie di soggiornanti, tra cui titolari di permessi collegati al lavoro, allo studio, alla famiglia e alla protezione internazionale.
La disciplina è stata modificata negli ultimi anni e, per alcune ipotesi, assume rilievo anche la durata del precedente soggiorno legale e ininterrotto in Italia.
Non è quindi corretto verificare soltanto la data di scadenza stampata sul permesso.
Prima della domanda occorre controllare complessivamente:
- tipo di permesso posseduto;
- durata del titolo;
- precedente soggiorno regolare in Italia, quando rilevante;
- familiare che si intende ricongiungere;
- reddito;
- disponibilità di un alloggio idoneo.
Quali sono i requisiti per il ricongiungimento familiare?
I requisiti che nella pratica assumono maggiore importanza sono tre:
rapporto familiare, reddito e alloggio.
A questi si aggiungono le condizioni specifiche eventualmente previste per la categoria di familiare interessata.
Il requisito del reddito
Il richiedente deve normalmente dimostrare di disporre di un reddito minimo sufficiente, determinato sulla base dell’importo annuo dell’assegno sociale e del numero dei familiari che si intendono ricongiungere.
Il calcolo deve essere effettuato sulla situazione concreta.
Non conta soltanto l’importo dichiarato: è necessario verificare quali redditi possano essere utilizzati, quali componenti del nucleo possano concorrere al requisito e attraverso quali documenti il reddito debba essere dimostrato.
L’idoneità dell’alloggio
Il richiedente deve inoltre disporre di un alloggio conforme ai requisiti previsti dalla normativa.
La verifica riguarda normalmente la disponibilità dell’immobile e la sua idoneità rispetto al numero delle persone che vi abiteranno.
La documentazione richiesta può comprendere il titolo di disponibilità dell’immobile e la certificazione relativa all’idoneità alloggiativa secondo le procedure applicabili nel Comune competente.
La prova del rapporto familiare
Il rapporto con il familiare che si intende ricongiungere deve essere documentato.
Possono quindi assumere rilievo certificati di matrimonio, nascita e altri atti dello stato civile.
Quando i documenti sono stati formati all’estero, occorre verificare se siano necessarie traduzione, legalizzazione, apostille o altre forme di validazione.
Questa è una delle fasi più delicate della procedura.
Differenze nella trascrizione dei nomi, date discordanti, documenti incompleti o atti non correttamente legalizzati possono provocare richieste di integrazione o problemi nella successiva fase consolare.
Come si presenta la domanda?
La procedura prende normalmente avvio con la domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare, presentata telematicamente allo Sportello Unico per l’Immigrazione attraverso il Portale Servizi del Ministero dell’Interno.
La procedura può essere schematizzata in quattro fasi.
1. Domanda di nulla osta
Il cittadino straniero residente in Italia presenta la domanda e la documentazione richiesta.
Devono essere correttamente rappresentati, tra gli altri elementi, il titolo di soggiorno, il rapporto familiare, il reddito e la situazione abitativa.
2. Controlli dello Sportello Unico
L’Amministrazione verifica la presenza dei requisiti previsti dalla legge e svolge gli accertamenti necessari, anche acquisendo le verifiche di competenza degli altri uffici coinvolti.
Se la documentazione è insufficiente possono essere richieste integrazioni.
Se invece emergono elementi che impediscono l’accoglimento della domanda, può essere comunicato un preavviso di rigetto, rispetto al quale è importante intervenire nei termini indicati dall’Amministrazione.
3. Rilascio del nulla osta e richiesta del visto
Quando la domanda viene accolta, viene rilasciato il nulla osta al ricongiungimento familiare.
A questo punto la procedura si sposta nel Paese in cui si trova il familiare.
Il familiare deve presentare la domanda di visto per motivi familiari presso l’Ambasciata o il Consolato italiano competente.
L’autorità consolare verifica in particolare la documentazione relativa al rapporto familiare e gli altri presupposti di propria competenza.
Il rilascio del nulla osta, quindi, non determina automaticamente l’ingresso in Italia: è ancora necessaria la fase consolare.
4. Ingresso in Italia e permesso di soggiorno
Una volta ottenuto il visto, il familiare può entrare in Italia.
Dopo l’ingresso devono essere eseguiti gli adempimenti previsti per ottenere il permesso di soggiorno per motivi familiari, rispettando i termini e la procedura applicabile.
È importante non considerare conclusa la pratica con il rilascio del visto: il ricongiungimento produce infatti una nuova posizione amministrativa che deve essere correttamente formalizzata dopo l’arrivo in Italia.
Quanto dura la procedura?
La durata effettiva di un ricongiungimento familiare dipende da diversi fattori.
Occorre considerare separatamente:
- istruttoria della domanda di nulla osta;
- eventuali richieste di integrazione;
- tempi dello Sportello Unico;
- fase consolare;
- eventuali verifiche sui documenti stranieri;
- rilascio del visto;
- successiva procedura per il permesso di soggiorno.
I termini previsti dalla normativa rappresentano quindi un riferimento importante, ma non sempre coincidono con il tempo effettivamente necessario per concludere l’intera procedura.
Quando la pratica rimane ferma per un periodo anomalo, è opportuno verificare lo stato del procedimento e valutare gli strumenti disponibili nei confronti dell’Amministrazione.
Quale permesso ottiene il familiare ricongiunto?
Il familiare entrato in Italia attraverso la procedura di ricongiungimento può ottenere un permesso di soggiorno per motivi familiari, secondo le condizioni previste dalla normativa.
Si tratta di un titolo particolarmente importante perché non consente soltanto la permanenza regolare in Italia.
Il permesso per motivi familiari permette, tra l’altro, di:
- svolgere attività lavorativa subordinata;
- svolgere attività lavorativa autonoma;
- iscriversi a corsi di studio e formazione;
- accedere ai servizi secondo le condizioni previste dalla legge.
Il familiare ricongiunto non è quindi necessariamente dipendente, sotto il profilo lavorativo, dal familiare che ha presentato la domanda.
Il ricongiungimento dei figli minori
Per i figli minori la tutela dell’unità familiare assume particolare rilievo.
Anche in questi casi, tuttavia, è necessario predisporre correttamente la documentazione relativa alla filiazione e verificare la posizione dell’altro genitore.
Il minore riceve un proprio titolo di soggiorno secondo la disciplina vigente e la sua posizione deve essere correttamente gestita anche successivamente all’ingresso in Italia.
Il raggiungimento della maggiore età non determina automaticamente la perdita di ogni possibilità di soggiorno: occorre verificare quale titolo possa essere mantenuto o richiesto sulla base della situazione personale, familiare, lavorativa o di studio del giovane.
Ricongiungimento familiare e protezione internazionale
Per i titolari di protezione internazionale sono previste regole specifiche e, sotto diversi profili, più favorevoli.
Non è quindi corretto applicare automaticamente a un rifugiato o a un beneficiario di protezione sussidiaria gli stessi requisiti richiesti negli ordinari procedimenti di ricongiungimento.
In questi casi è particolarmente importante individuare la disciplina applicabile prima di predisporre la domanda.
Cosa succede se arriva un preavviso di rigetto?
Il preavviso di rigetto non equivale ancora al diniego definitivo.
L’Amministrazione comunica i motivi che, allo stato degli atti, impediscono l’accoglimento della domanda e concede all’interessato la possibilità di presentare osservazioni e documenti.
È una fase che non dovrebbe essere sottovalutata.
Se il problema riguarda reddito, alloggio, documentazione familiare o altri requisiti, una risposta adeguatamente costruita può consentire di chiarire la posizione prima dell’adozione del provvedimento definitivo.
Cosa fare in caso di diniego del ricongiungimento?
Se la domanda viene respinta, il provvedimento deve essere esaminato attentamente per verificare le ragioni del diniego e la correttezza della valutazione effettuata dall’Amministrazione.
La tutela dell’unità familiare ha particolare rilevanza nell’ordinamento italiano ed europeo e il diniego può essere contestato quando ne ricorrono i presupposti.
È però necessario distinguere il problema che ha determinato il rigetto: mancanza di un requisito, documentazione insufficiente, valutazione errata dell’Amministrazione o presenza di motivi ostativi.
La strategia da adottare dipende dalla causa concreta del diniego.
Gli errori più frequenti
Nella pratica, molti problemi non derivano dall’assenza del diritto al ricongiungimento, ma da una domanda preparata male.
Tra gli errori più comuni vi sono:
- utilizzare la procedura sbagliata;
- non verificare preventivamente il titolo di soggiorno del richiedente;
- calcolare in modo errato il reddito necessario;
- presentare documentazione reddituale incompleta;
- non ottenere correttamente l’idoneità dell’alloggio;
- utilizzare documenti stranieri non tradotti o legalizzati correttamente;
- ignorare incongruenze nei dati anagrafici;
- non rispondere adeguatamente a una richiesta di integrazione;
- sottovalutare un preavviso di rigetto;
- considerare conclusa la procedura dopo il rilascio del nulla osta.
Una verifica preventiva dei requisiti consente spesso di evitare mesi di ritardo.
Assistenza legale per il ricongiungimento familiare
L’assistenza di un avvocato non è obbligatoria per presentare una domanda di ricongiungimento familiare.
Può però essere particolarmente utile quando la posizione presenta elementi di complessità, quando occorre verificare documentazione proveniente dall’estero o quando sono già emersi problemi con la Prefettura, la Questura o l’autorità consolare.
Lo Studio Legale dell’Avv. Irene Criscuolo assiste cittadini stranieri nelle diverse fasi della procedura di ricongiungimento familiare, dalla verifica preliminare dei requisiti alla predisposizione della domanda, fino alla gestione di richieste di integrazione, preavvisi di rigetto e provvedimenti negativi.
Una corretta valutazione iniziale permette di individuare subito eventuali criticità relative al reddito, all’alloggio, al rapporto familiare e al titolo di soggiorno, evitando di avviare una procedura destinata a bloccarsi nelle fasi successive.