Cittadinanza per discendenza
La disciplina è stata profondamente modificata dal D.L. 28 marzo 2025, n. 36, convertito dalla Legge 23 maggio 2025, n. 74, che ha introdotto nuovi limiti per le persone nate all’estero e in possesso di un’altra cittadinanza.
In base al nuovo art. 3-bis della Legge n. 91/1992, per il richiedente maggiorenne nato all’estero e titolare di un’altra cittadinanza, il riconoscimento della cittadinanza italiana per discendenza è subordinato, in particolare, alla presenza di almeno una delle seguenti condizioni:
- un ascendente di primo o di secondo grado del richiedente possiede, o possedeva al momento della morte, esclusivamente la cittadinanza italiana;
- un genitore o adottante italiano ha risieduto in Italia per almeno due anni continuativi, dopo l’acquisto della cittadinanza italiana e prima della nascita o dell’adozione del richiedente.
La procedura amministrativa
Il riconoscimento della cittadinanza per discendenza può essere richiesto all’autorità competente in relazione alla residenza del richiedente. Per chi risiede all’estero, la procedura è attualmente gestita dall’ufficio consolare italiano territorialmente competente.
La domanda richiede normalmente la produzione della documentazione necessaria a ricostruire la linea di discendenza, attraverso gli atti di stato civile dei diversi ascendenti e del richiedente, nonché la documentazione utile a dimostrare la sussistenza delle condizioni richieste dalla nuova normativa. Gli atti formati all’estero devono essere, ove necessario, legalizzati o apostillati e accompagnati dalla traduzione in italiano.
L’autorità competente procede quindi alla verifica della documentazione e dei requisiti di legge prima di procedere al riconoscimento della cittadinanza.
Il preavviso di rigetto
Prima dell’adozione di un provvedimento negativo, l’Amministrazione deve, in linea generale, comunicare i motivi ostativi all’accoglimento della domanda, ai sensi dell’art. 10-bis della Legge n. 241/1990.
Il preavviso di rigetto non costituisce ancora un diniego definitivo. Esso rappresenta una fase fondamentale della procedura, nella quale il richiedente ha la possibilità di far valere le proprie ragioni.
Dal ricevimento del preavviso, l’interessato dispone ordinariamente di 10 giorni per presentare osservazioni e produrre documentazione integrativa, chiedendo all’Amministrazione di rivalutare gli elementi che hanno determinato i motivi ostativi.
L’intervento di un professionista in questa fase può risultare particolarmente importante: è possibile analizzare le ragioni indicate dalla Prefettura, verificare la documentazione già acquisita e predisporre memorie difensive e documenti idonei a superare le criticità evidenziate.
La procedura giudiziale
Quando il riconoscimento amministrativo non sia possibile o sussistano ragioni per sottoporre la questione all’autorità giudiziaria, l’accertamento della cittadinanza può essere richiesto in sede giudiziale.
Il giudizio ha la funzione di accertare l’esistenza dello status civitatis sulla base della documentazione relativa alla discendenza e della normativa applicabile. Particolare attenzione deve essere prestata alla ricostruzione della linea genealogica.
CITTADINANZA PER DISCENDENZA
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