Cittadinanza per matrimonio
La cittadinanza italiana per matrimonio è disciplinata dall’art. 5 della Legge n. 91/1992 e consente al coniuge straniero o apolide di un cittadino italiano di ottenere la cittadinanza, al ricorrere di determinati requisiti. La disciplina si applica anche alle unioni civili tra persone dello stesso sesso.
Requisiti
Il richiedente può presentare domanda:
- dopo 2 anni di residenza legale in Italia dalla data del matrimonio;
- dopo 3 anni dal matrimonio se residente all’estero;
- i termini sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi.
Il matrimonio deve essere validamente trascritto nei registri dello stato civile italiano. Inoltre, il vincolo matrimoniale deve permanere fino all’adozione del provvedimento: non devono quindi essere intervenuti divorzio, annullamento, cessazione degli effetti civili o separazione personale.
È inoltre richiesto, salvo i casi di esenzione previsti dalla legge, il possesso di una conoscenza della lingua italiana almeno di livello B1.
Procedura
La domanda viene presentata online tramite il portale del Ministero dell’Interno. Alla richiesta devono essere allegati, tra gli altri, l’atto di nascita, il certificato penale del Paese di origine e degli eventuali Paesi di residenza, la documentazione relativa alla posizione di soggiorno e la certificazione linguistica richiesta. È previsto inoltre il pagamento di un contributo di 250 euro.
La domanda viene istruita dall’Amministrazione competente e, in caso di esito favorevole, segue l’adozione del decreto di concessione. Per le domande presentate dal 20 dicembre 2020, il termine di conclusione del procedimento è di 24 mesi, prorogabile fino a 36 mesi.
Dopo la notifica del decreto, il richiedente deve prestare il giuramento di fedeltà alla Repubblica presso il Comune competente; l’acquisto della cittadinanza si perfeziona con il giuramento.
Tutela in caso di ritardo, preavviso di rigetto o diniego
La procedura per l’acquisto della cittadinanza italiana per matrimonio può richiedere un periodo significativo. Per le domande presentate dal 20 dicembre 2020, il termine di conclusione del procedimento è di 24 mesi, prorogabile fino a un massimo di 36 mesi; per le domande presentate anteriormente continua ad applicarsi il termine di 48 mesi.
Il ritardo dell’Amministrazione
Il superamento del termine previsto per la conclusione del procedimento non equivale all’accoglimento della domanda. In caso di inerzia dell’Amministrazione, tuttavia, il richiedente può attivare gli strumenti previsti dall’ordinamento per ottenere la conclusione del procedimento.
In particolare, dopo aver verificato lo stato della pratica e l’effettiva scadenza del termine, è possibile procedere con una diffida e sollecito all’Amministrazione, chiedendo la definizione dell’istanza entro un termine ragionevole. Qualora l’inerzia persista, può essere valutata la proposizione di un ricorso avverso il silenzio dell’Amministrazione davanti al giudice amministrativo, finalizzato a ottenere un provvedimento espresso.
La strategia processuale deve essere valutata caso per caso, anche in relazione alla data di presentazione della domanda, allo stato dell’istruttoria e agli eventuali adempimenti ancora richiesti.
Il preavviso di rigetto
Prima dell’adozione di un provvedimento negativo, l’Amministrazione deve, in linea generale, comunicare i motivi ostativi all’accoglimento della domanda, ai sensi dell’art. 10-bis della Legge n. 241/1990.
Il preavviso di rigetto non costituisce ancora un diniego definitivo. Esso rappresenta una fase fondamentale della procedura, nella quale il richiedente ha la possibilità di far valere le proprie ragioni.
Dal ricevimento del preavviso, l’interessato dispone ordinariamente di 10 giorni per presentare osservazioni e produrre documentazione integrativa, chiedendo all’Amministrazione di rivalutare gli elementi che hanno determinato i motivi ostativi.
L’intervento di un professionista in questa fase può risultare particolarmente importante: è possibile analizzare le ragioni indicate dalla Prefettura, verificare la documentazione già acquisita e predisporre memorie difensive e documenti idonei a superare le criticità evidenziate.
Il diniego della cittadinanza
Se, nonostante le osservazioni presentate, l’Amministrazione ritiene sussistenti i motivi ostativi, può adottare un provvedimento definitivo di rigetto.
Il diniego deve essere attentamente esaminato per verificarne la legittimità, con particolare riguardo alla corretta applicazione della normativa, alla completezza dell’istruttoria, alla motivazione del provvedimento e alla valutazione degli elementi forniti dal richiedente.
Contro il decreto di rigetto è possibile valutare, in presenza dei presupposti, il ricorso alla giustizia amministrativa. In via generale, il ricorso al TAR deve essere proposto entro 60 giorni dalla notificazione del provvedimento, mentre il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica è proponibile entro 120 giorni.
La scelta dello strumento di tutela dipende dalle caratteristiche del caso concreto e dalle ragioni poste dall’Amministrazione a fondamento del diniego.
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