Cittadinanza per residenza
La cittadinanza italiana per residenza, disciplinata principalmente dall’art. 9 della Legge n. 91/1992, è una forma di concessione della cittadinanza rivolta agli stranieri che abbiano maturato un determinato periodo di residenza legale in Italia, variabile in base alla situazione personale e alla cittadinanza di origine.
Ad esempio, il termine ordinario è di 10 anni per i cittadini di Paesi non appartenenti all’Unione europea, mentre è di 4 anni per i cittadini UE; sono previsti termini ridotti in specifiche ipotesi.
L’iter amministrativo
La procedura si svolge principalmente in via telematica attraverso il portale del Ministero dell’Interno. Il richiedente deve presentare la domanda corredata dalla documentazione necessaria, tra cui i documenti relativi allo stato civile e ai precedenti penali, nonché la prova della conoscenza della lingua italiana. È inoltre previsto il pagamento del contributo di €250 ed una marca da bollo di €16.
Dopo la presentazione, la pratica viene istruita dalla Prefettura e dagli altri uffici competenti. L’Amministrazione verifica, tra l’altro, la continuità della residenza, l’integrazione nel territorio, la situazione reddituale e l’assenza di elementi ostativi. Al termine dell’istruttoria, la cittadinanza viene concessa o negata con provvedimento dell’autorità competente.
Per le domande presentate dal 20 dicembre 2020, il termine ordinario di conclusione del procedimento è di 24 mesi, prorogabile fino a 36 mesi.
Il preavviso di rigetto
Prima dell’adozione di un provvedimento negativo, l’Amministrazione deve, in linea generale, comunicare i motivi ostativi all’accoglimento della domanda, ai sensi dell’art. 10-bis della Legge n. 241/1990.
Il preavviso di rigetto non costituisce ancora un diniego definitivo. Esso rappresenta una fase fondamentale della procedura, nella quale il richiedente ha la possibilità di far valere le proprie ragioni.
Dal ricevimento del preavviso, l’interessato dispone ordinariamente di 10 giorni per presentare osservazioni e produrre documentazione integrativa, chiedendo all’Amministrazione di rivalutare gli elementi che hanno determinato i motivi ostativi.
L’intervento di un professionista in questa fase può risultare particolarmente importante: è possibile analizzare le ragioni indicate dalla Prefettura, verificare la documentazione già acquisita e predisporre memorie difensive e documenti idonei a superare le criticità evidenziate.
La tutela giudiziale
Qualora l’Amministrazione non concluda il procedimento entro i termini previsti, oppure adotti un provvedimento di diniego, è possibile valutare gli strumenti di tutela giudiziale, tenendo conto della specifica situazione e della fase in cui si trova la pratica.
In particolare, in caso di inerzia dell’Amministrazione, il legale può valutare l’azione giudiziaria finalizzata a ottenere la conclusione del procedimento. In caso di diniego, invece, occorre esaminare le motivazioni del provvedimento e valutare la possibilità di impugnarlo davanti al giudice competente.
La giurisprudenza amministrativa continua a occuparsi di controversie relative alla cittadinanza per residenza, compresi i casi riguardanti il requisito della residenza legale ultradecennale
CITTADINANZA PER RESIDENZA
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